LAVORATORI IMPATRIATI: AGEVOLAZIONI E ULTIME NOVITA’
Di Innocenzo Megali

Con il Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015, concernente “Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese”, il Legislatore italiano ha introdotto all’art. 16 comma 1

In base a detta norma già a partire dal 2016, verificandosi le condizioni previste in decreto, il reddito da lavoro dipendente dei lavoratori che trasferivano la residenza in Italia, avrebbe concorso alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare.

Con successivo Decreto del 26/05/2016 Ministero Economia e delle Finanze ( in vigore dal 08/06/2016) all’art. 1 individuava le categorie dei beneficiarie delle agevolazioni fiscali di cui al decreto 147/2015 e le relative condizioni.

Andando con ordine possiamo distinguere tra:

CATEGORIA 1 e relative CONDIZIONI Lavoratori dipendenti non residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni; l’attività lavorativa deve essere svolta presso un’impresa residente nel territorio italiano in forza di un rapporto di lavoro instaurato (omissis); l’attività lavorativa deve essere prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;

CATEGORIA 2 e relative CONDIZIONI per i lavoratori che svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso dei requisisti di elevata qualificazione o specializzazione definiti dai Decreti Legislativi n. 108 del 28/06/2012 e n. 206 del 06/11/2007;

CATEGORIA 3 e relative CONDIZIONI Cittadini Unione Europea, in possesso di titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;

CATEGORIA 4 e relative CONDIZIONI Cittadini dell’Unione europea che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post laurea.

Intervengono da ultimo le modifiche operate dal DL 34/2019 convertito, e le modifiche apportate dall’art. 13 ter di cui al DL 124/2019 all’art. 16 D.lgs 147/2015, che si applicano ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30.4.2019.

Vengono modificati quindi i requisisti contenuti nell’art. 16 co. 1 del D.lgs 147/2015 ed oggi, al fine di beneficiare delle agevolazioni ivi contenute i soggetti che si trasferiscono in Italia devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) il soggetto interessato non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti e si impegni a risiedere in Italia per almeno due anni;

2) l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

In presenza di tali requisisti i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro autonomo, prodotti in Italia concorreranno alla formazione del reddito complessivo con una esenzione pari al 70%. Tale regime si applicherà anche a favore di chi avvia un’attività imprenditoriale in Italia a partire dall’anno 2020. Sono contemplate agevolazioni anche per gli sportivi professionisti L. 91/81 i cui redditi saranno imponibili nel limite del 50% del loro ammontare. L’agevolazione è applicabile in linea generale per 5 periodi d’imposta decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia.

Infine il regime dell’applicazione del regime agevolato entro il 50% dell’ammontare del reddito imponibile per ulteriori 5 anni (art. 16 co. 3 bis D.lgs 147/2015) trova applicazione anche per quei lavoratori che rientrino in queste due casistiche:

1) che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale nel territorio italiano, con acquisto che avvenga successivamente al trasferimento nella Penisola o nei 123 mesi precedenti al trasferimento, anche se l’acquisto venga effettuato dal coniuge del lavoratore, dal convivente o dai figli ed anche in comproprietà.

2) Che abbiano almeno tre figli minorenni a carico, che siano questi ultimi anche in affido preadottivo. E’ importante infine riferire che tutte le agevolazioni fin qui descritte non sono cumulabili con

a) L’agevolazione di cui all’art. 44 del DL 78/2010 relativo al trasferimento di ricercatori e docenti dall’estero;

b) Il regime dei neo domiciliati di cui all’art. 24 bis TUIR.