diritto del lavoro

PRINCIPALI NOVITA’ DEL DECRETO LEGGE N. 48/2023

Il  D.L. n. 48/2023, c.d. “Decreto lavoro”, entrato in vigore il 5 maggio 2023, interviene su vari istituti e può essere  suddiviso in 3 parti principali:

1.- V’è anzitutto la riforma strutturale del reddito di cittadinanza,  misura che ha una vera e propria portata innovativa e risponde alle intenzioni dichiarate dal Governo di separare la forma assistenziale nei confronti dei bisognosi dalle misure di politica attiva, dividendo le platee così che ai primi vengono destinate risorse utili ad agevolare l’inclusione sociale, laddove possibile anche con il traghettamento verso il lavoro. Per coloro che invece sono occupabili il lavoro viene posto al centro.

2.- Vi sono poi diverse misure di sostegno fiscale e contributivo finalizzate a contrastare da un lato il costo del lavoro e dall’altro l’effetto dell’inflazione sui salari,.

3.- Da ultimo, sono state introdotte molteplici misure di carattere tecnico giuridico finalizzate a semplificare le regole di funzionamento dei rapporti di lavoro. Fra queste la più significativa è la modifica della disciplina delle causali nei contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, che viene demandata totalmente alla contrattazione collettiva con una moratoria al 31 dicembre 2024 alle parti del rapporto, cui è lasciata la facoltà di identificare le ragioni tecniche, organizzative e produttive nel caso di assenza di riferimenti contrattuali validi a supporto.

  1. NUOVE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE  E LAVORATIVA (ARTT. 1-13)

L’assegno  d’inclusione, nuova misura assistenziale  che sostituirà da Gennaio  2024 il reddito di cittadinanza, è destinato a quei nuclei familiari in cui siano presenti alternativamente elementi di disabilità, minorenni o componenti ultrasessantenni. E’ inoltre necessario il possesso dei requisiti di cittadinanza o autorizzazione al soggiorno, di residenza in Italia e di reddito.

L’importo è fino a 500,00 euro mensili, con la aggiunta del c.d. “contributo affitto” (per le locazioni regolari) di 280,00 al mese.

Se il nucleo è costituito da tutte persone almeno 67enni o disabili gravi l’importo mensile è di 630 euro con la aggiunta di un contributo affitto di euro 150.

La misura è erogata per 18 mesi. E ‘prorogabile per periodi ulteriori di 12 mesi a seguito di un periodo di sospensione di un mese.

Si chiamerà “Supporto per la formazione e il lavoro”, la nuova misura a sostegno delle persone “occupabili” in situazione di povertà. Il Supporto per la formazione e il lavoro partirà il 1 settembre 2023 e prevede un’indennità di 350 euro mensili per un massimo di 12 mesi solo per chi parteciperà a programmi di formazione e progetti utili alla collettività.

E’ utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’Isee familiare non superiore a euro 6.000 annui.

L’interessato è tenuto a rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Ai datori di lavoro privati che assumeranno i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato sarà riconosciuto, per 12 mesi, l’esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, con limite di 8.000 euro annui.

L’esonero sarà del 50% nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, con limite di 4000 euro annui.

 

  1. SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Il D.L. n. 48 del 4.5.2023 ha modificato il D.lgs. n. 81/2008 in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro in relazione ai seguenti articoli

  1. a) l’art. 18 (Titolo I), sugli obblighi del datore di lavoro e del dirigente;
  2. b) l’art. 21 (Titolo I), inerente agli obblighi gravanti sulle imprese familiari (definite dall’art. 230 bis c.c.) e sui lavoratori autonomi;
  3. c) l’art. 25 (Titolo I), concernente gli obblighi del medico competente;
  4. d) l’art. 37 (Titolo I), attinente agli obblighi del datore di lavoro in materia di formazione dei lavoratori;
  5. e) l’art. 71 contenuto nel Titolo III, concernente le attrezzature di lavoro (id est gli obblighi gravanti sul datore di lavoro in materia di attrezzature;
  6. f) l’art. 72 sugli obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso di attrezzature, macchine, apparecchi o utensili destinati all’utilizzo nei luoghi di lavoro;
  7. g) l’art. 73 inerente all’informazione, alla formazione e all’addestramento sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro;
  8. h) l’art. 87 sulle sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente e del noleggiatore di attrezzature da lavoro.

In particolare il decreto legge prevede l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.

Segue: ulteriori disposizioni rilevanti per le scuole:

2A. Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni ed estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale

Viene istituito un fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni occorsi durante le attività previste dai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e lestensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

2B. Il provvedimento, inoltre, prevede che:

  • le istituzioni scolastiche individuino la figura del docente coordinatore di progettazione per l’elaborazione dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, affinché siano compatibili con il piano triennale dell’offerta formativa e con il profilo culturale.
  • le imprese iscritte nel registro nazionale per l’alternanza integrino il proprio documento di valutazione dei rischi con un’apposita sezione ove sono indicate le misure specifiche di prevenzione dei rischi e i dispositivi di protezione individuale da adottare per gli studenti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.  Tale integrazione del DVR va obbligatoriamente fornita all’istituzione scolastica ed è allegata alla Convenzione c.d. PCTO.

2C. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria personalizzante e della formazione superiore (art. 18)

Per gli studenti per l’anno scolastico 2023/24  è prevista una copertura assicurativa Inail per tutti gli  eventi verificatisi all’interno dei luoghi di svolgimento delle attività didattiche o laboratoriali, e loro pertinenze o nell’ambito delle attività programmate dalle scuole o istituti di istruzione (ad esempio le gite scolastiche), con esclusione degli infortuni in itinere.

Per i docenti si chiarisce che  vengono a godere della stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali oggi garantita ai lavoratori dipendenti, compreso l’infortunio in itinere.

  1. FONDO NUOVE COMPETENZE

E’ incrementata la dotazione del Fondo Nuove Competenze e definita la finalità di aggiornamento della professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica.

  1. CONTRATTO DI ESPANSIONE

L’art. 25 del Decreto lavoro contiene una misura di sostegno allo strumento del contratto di espansione stipulato entro il 31 Dicembre 2022 da gruppi di imprese con più di 1.000 dipendenti al fine di completarne l’attuazione.

  1. MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Viene previsto che la specifica maggiorazione dell’assegno unico universale, prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, spetta anche per i minori appartenenti a  nuclei ove, al momento della presentazione della domanda,  vi sia  un solo genitore lavoratore poiché l’altro risulta deceduto.

La maggiorazione, pertanto, viene riconosciuta per ciascun figlio minore anche per quelle situazioni in cui l’unico genitore presente  sia titolare di reddito da lavoro e l’altro risulti deceduto.

 

  1. MODIFICHE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI (ART. 23)

Nel caso di  omesso versamento delle ritenute previdenziale dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 la sanzione prevista  per importi non superiori a euro 10.000 annui, non sarà più commisurata nella misura “da euro 10.000 a euro 50.000”, ma “da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso”.

 

  1. MODIFICHE AL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE (ART. 24). 

Ferma restando la libertà di stipulazione del primo contratto fra le parti di durata fino a 12 mesi, che rimane a-causale, per la sottoscrizione di un nuovo contratto o per prorogare il primo oltre i 12 mesi, ma in misura non superiore a 24 mesi, il rinvio alle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva diviene generale e privo di ulteriori specificazioni, così lasciando a tale strumento uno spazio estremamente ampio di regolazione.

In particolarele causali per i contratti di lavoro con termine superiore ai 12 mesi:

sono state rimesse alla contrattazione collettiva ( o, in mancanza, a quella individuale):

  1. Nei   «casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51» (ossia, quelli nazionali, territoriali, aziendali stipulati  con oo.ss. comparativamente più rappresentative  o rsa/rsu;
  2. in assenza delle previsiono di cui alla lettera a), e comunque entro il 30 Aprile 2024; per «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti»;
  3. in «sostituzione di altri lavoratori».

Inoltre è stato previsto che queste disposizioni non si applichiono “.. ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all’innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.»

Rimane  pertanto in vigore, per tali enti, la versione «originale» del contratto a tempo determinato prevista dal Jobs Act prima delle modifiche del “Decreto Dignità”.

  1. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO (ART. 26). L’art. 26 del Decreto lavoro (introducendo all’art. 1 del d.lgs. 152/1997 il comma 5-bis)  opera una  semplificazione degli obblighi informativi, consentendo che buona parte di essi possano essere assolti per relationem, ossia mediante la semplice indicazione del riferimento alla norma di legge o al contratto collettivo che regola il relativo istituto.

Le informazioni che rientrano in tale modalità semplificata di comunicazione sono quelle riguardanti: la durata del periodo di prova; il diritto a ricevere l’eventuale formazione erogata dal datore di lavoro; la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti (o delle modalità di determinazione e di fruizione degli stessi); la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso di una delle parti; l’importo iniziale della retribuzione e relativi elementi costitutivi, con indicazione del periodo e delle modalità di pagamento; la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno (se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile); le notizie aggiuntive da darsi qualora il rapporto di lavoro fosse caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili e non preveda un orario normale di lavoro programmato; gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.

Molto importante si presenta poi la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 26 (che introduce nel predetto art. 1, d.lgs. 152/1997 il comma 6-bis), la quale impone al datore di lavoro di consegnare al lavoratore copia, oppure di mettere a sua disposizione sul sito web aziendale, tutti i contratti collettivi applicabili al rapporto di lavoro, unitamente al regolamento aziendale ove esistente.

Rimangono  comunque fermi i restanti obblighi di comunicazione al lavoratore relativamente alle seguenti informazioni:

  1. Identità delle parti, compresa quella dei codatori;
  2. Nel caso di lavoratori dipendenti da agenzie di somministrazioni di lavoro, identità delle imprese utilizzatrici, quando e non  appena è nota;
  3. Data di inizio del rapporto di lavoro;
  4. Tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista;
  5. Inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, caratteristiche o descrizione sommaria del lavoro;
  6. Luogo di lavoro;
  7. Sede o domicilio del rapporto;
  8. Contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
  9. Ulteriori obblighi informativi qualora le  modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati.

 

Degne di nota sono infine le modifiche introdotte dal comma 2 della disposizione all’art. 1-bis del d.lgs. 152/1997, consistenti: a) nell’aggiunta dell’aggettivo “integralmente” con riferimento ai sistemi automatizzati per la gestione del rapporto di lavoro, per i quali il Decreto Dignità ha previsto obblighi informativi aggiuntivi a carico del datore di lavoro, così restringendo l’ambito applicativo della disposizione ai soli casi in cui tali sistemi siano integralmente automatizzati; b) nell’esplicitazione che i predetti obblighi informativi non si applicano ai sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

  1. INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE (ART. 27).

Al fine di sostenere l’occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un incentivo per un periodo di 12 mesi – nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali – per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato professionalizzante  effettuate dal 1° giugno e fino al termine del 2023, di giovani  che:
– non abbiano compiuto  30 anni di età;

– non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”) ;

– siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”

In caso di cumulo con altra misura,  l’incentivo sarà riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

  1. INCENTIVI PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (ART. 28)

Con il Decreto Lavoro il Governo, con lo scopo di valorizzare ed incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo, finalizzato al riconoscimento di un contributo per le nuove assunzioni (e per quelle già avvenute dal 1° agosto 2022) di giovani con disabilità, entro il 31 dicembre 2023. Il Fondo opererà in favore degli enti del Terzo settore di cui all’art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e sarà erogato in relazione ad ogni persona con disabilità, di età inferiore ai 35 anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato nei termini predetti.

  1. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER ECCEZIONALI CAUSE DI CRISI AZIENDALE E DI RIORGANIZZAZIONE (ART. 30)

Al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti, l’art. 30 del Decreto Lavoro dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, con proprio decreto, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, un ulteriore periodo, in continuità di tutele già autorizzate, di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023.

  1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI EX LETTORI DI LINGUA (ART. 38)

Il Decreto Lavoro interviene sull’art. 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, il quale incrementava le risorse del “Fondo per il finanziamento ordinario delle università”, con lo scopo di superare il contenzioso in atto e di prevenire l’instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera. L’art. 38 inserisce, all’art. 11 sopracitato, due nuovi commi, disponendo innanzitutto che la mancata partecipazione alla procedura di cui al comma 2 determina, a carico dell’Ateneo statale inadempiente, l’assegnazione, per l’anno 2024, della quota spettante del Fondo di Finanziamento Ordinario diminuita di un importo pari all’1% di quanto erogato in relazione alla quota base assegnata al singolo Ateneo con decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 581. Inoltre, prevede che le fattispecie previste al comma 2 individuano, altresì, i casi di decadenza dal cofinanziamento nel caso di mancata osservanza da parte degli Atenei statali ammessi al cofinanziamento degli obblighi imposti dal suddetto decreto, nonché le modalità di recupero dei fondi già erogati.

  1. ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 39) 

Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, l’’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti  è incrementato di 4 punti percentuali.

14) MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE (ART. 40)

E’ previsto l’incremento della soglia di detassazione dei fringe benefit fino a 3000 euro:

  • Solo per il 2023;
  • Esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico;
  1. ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LE ATTIVITA’ SOCIOEDUCATIVE A FAVORE DEI MINORI (ART. 42) 

Con il Decreto Lavoro il Governo istituisce, al fine di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, un Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori, con una dotazione di 60 milioni di euro per l’anno 2023, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. I criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, le modalità di monitoraggio dell’attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell’intervento dovranno essere stabiliti, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, con decreto del Ministro delegato alla famiglia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali. 5. Disposizioni in materia di diritti dell’azionista e contenimento dei costi (art. 43)

 

Ulteriori disposizioni:

 

Fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico (art. 20).

 

Fondo di rotazione (art. 21).