“231” n. 4/2023

 

NEWSLETTER “231” n. 4/2023

  • Appalti di servizio. La giurisprudenza traccia il confine tra liceità e illiceità

La recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. III penale (4.05.2023, n. 18530), torna ad affrontare il delicato tema degli appalti di servizio segnando il confine tra quelli che possono essere definiti leciti strumenti operativi e l’intermediazione illecita di manodopera.

Con riferimento all’appalto di lavoro – istituto di riferimento del caso di specie – è generalmente previsto che l’appaltatore, assumendosi i relativi rischi di impresa e utilizzando mezzi propri, mantenga i poteri direttivi e organizzativi dell’attività dei propri dipendenti nell’esecuzione dell’opera o del servizio commissionati. Diversamente, l’appaltante ne riceverà in godimento il risultato, senza intervenire direttamente nella realizzazione dello stesso.

Il fatto:

il Presidente del Consiglio di Amministrazione di una Società esercente l’attività di ristorazione veniva condannato in concorso con l’amministratore unico di una azienda esercente attività servizi di sostegno alle imprese per aver eluso nodi appalto di servizi avente ad oggetto “servizio di cucina, servizio di sala“, contratto che in realtà celava un accordo di somministrazione di lavoro in assenza dei requisiti di legge, posto che, in base a tale accordo, una pluralità di dipendenti venivano di fatto impiegati alle dipendenze della società di ristorazione.

La difesa sosteneva che nell’ambito del menzionato accordo negoziale la società appaltatrice era chiamata a svolgere le proprie attività tramite organizzazione di mezzi e gestione a proprio rischio e a regola d’arte, restando “libera di determinare modalità e termini di esecuzione di tutte le operazioni e le attività che ritenga necessarie, utili e funzionali per la realizzazione del servizio“.

In questa prospettiva l’appalto avrebbe dovuto essere considerato lecito dal momento che, secondo quanto sostenuto dalla difesa dell’imputato, dovevano considerarsi esistenti nell’ambito del rapporto contestato gli elementi costitutivi, sopra accennati, di un (lecito) contratto di appalto.

Il Giudice di merito – con sentenza di condanna che veniva confermata in sede di legittimità – riteneva, di contro, che l’operazione negoziale si era di fatto concretizzata in una mera messa a disposizione di energie lavorative di dipendenti formalmente assunti dall’impresa appaltatrice. Riteneva che quest’ultima aveva fornito solo la manodopera, non assumendo alcun rischio economico in merito alla realizzazione del servizio di cui al contratto di appalto. Ed invero, i lavoratori erano inseriti nell’organizzazione aziendale della committente, i cui soci programmavano i turni di lavoro e gestivano le richieste di permessi, le ferie e i riposi.

Considerazioni conclusive:

il caso esaminato consente di soffermare l’attenzione su di un aspetto che caratterizza i menzionati rapporti di lavoro e che appare di grande rilevanza, soprattutto nell’ottica di valutare se la società che si appresta a stipulare un contratto di appalto si espone al rischio di contestazioni sia in sede penale, sia in sede civile.

Come anticipato elementi costitutivi dell’appalto sono l’organizzazione di mezzi e l’assunzione del rischio di impresa. Occorre, sin da subito, specificare che con la nozione di “mezzi” si debba fare riferimento ad elementi di natura materiale (ad esempio, attrezzature) e di carattere immateriale (ad esempio, contratti – rapporti di lavoro) di cui l’appaltatore deve essere titolare o avere disponibilità e autonomia gestoria.

Da ciò discende che nell’ipotesi di contratti di appalto in cui è preponderante l’aspetto della manodopera (c.d. appalti labour intensive), e solo residuale l’impiego di elementi di natura materiale (come accade per i servizi di ristorazione o di pulizia, oggetto della decisione in commento), tema centrale diviene l’organizzazione del lavoro da parte dell’appaltatore e l’esercizio dei tipici poteri datoriali da parte dello stesso (tra cui il potere di organizzazione, direzione e controllo, o il potere disciplinare).

In queste ipotesi venendo meno – anche da un punto di vista probatorio – l’aspetto connesso alla titolarità dei beni materiali in capo all’appaltatore, dovrà essere maggiormente valorizzato l’aspetto connesso all’esercizio dei poteri datoriali in capo a quest’ultimo.

E così, si dovrà poter dimostrare che nessun ruolo ha svolto il committente nella scelta dei lavoratori, nel numero o nella loro identità personale, che quest’ultimo non abbia impartito direttive, definito le attività da svolgere nella quotidianità, esercitato direttamente il potere sanzionatorio sui dipendenti dell’appaltatore. Ciò impone alle società di prestare molta attenzione tanto alla fase di stipulazione dell’accordo quanto alla fase esecutiva dello stesso.

Possibili conseguenze:

quanto alle possibili sanzioni per il caso di intermediazione illecita di manodopera, si consideri che è possibile l’azione civile mediante ricorso del lavoratore che, formalmente alle dipendenze dell’appaltatore, agisce in giudizio nei confronti del committente al fine di vedere accertata la sussistenza del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore finale sin dall’origine dell’appalto, e di ottenere la formale costituzione dello stesso.

Inoltre, se l’appalto è illecito, in quanto privo dei requisiti legali sopra descritti, si configura un’ipotesi di somministrazione illecita di manodopera. Pertanto, l’appaltatore e il committente sono entrambi soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (innalzati a Euro 70,00 in caso di recidiva nel triennio).

Inoltre, l’importo della sanzione amministrativa concretamente da irrogare non può, in ogni caso, essere inferiore a Euro 5.000, né superiore a euro 50.000.

Nel caso, poi, l’appalto illecito comporti anche lo sfruttamento di minori, si realizza anche un’ipotesi di reato, punita con l’ammenda fino a Euro 360,00 per ciascun lavoratore e per ciascuna giornata (innalzati a Euro 420,00 in caso di recidiva nel triennio), congiuntamente alla pena detentiva dell’arresto fino a 18 mesi.

Ove, poi, come nel caso di specie, l’appalto illecito sia stato posto in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate ai lavoratori impiegati, la fattispecie ricade nel campo di applicazione di cui all’art. 38 bis del D. Lgs. 81/2015 che disciplina il reato di somministrazione fraudolenta di manodopera. In tale ipotesi, ferme le sanzioni amministrative sopra indicate, troverà applicazione anche la pena dell’ammenda di Euro 20,00 per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione.

Inoltre, mentre, come visto, nel caso dell’appalto illecito, la circostanza che il lavoratore venga ad essere considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore è subordinata al fatto costitutivo dell’instaurazione del rapporto di lavoro su domanda del lavoratore stesso, essendo l’appalto fraudolento nullo per illiceità della causa negotii, i lavoratori coinvolti devono essere considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore, indipendentemente da una loro iniziativa giudiziale.

  • RISCHIO CALORE

Il 28 Luglio 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 98/2023 che contiene le “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica”.

Il datore di lavoro, tenuto conto delle temperature elevate che possono registrarsi nei mesi estivi, deve effettuare una specifica valutazione del rischio da esposizione a ondate di calore e delle conseguenti misure necessarie per la tutela della incolumità del ricorrente e di prevenzione dei rischi lavorativi ai quali lo stesso è esposta.

Sulla base di questi presupposti è stata riconosciuta dalla giurisprudenza la responsabilità del datore di lavoro nel caso di lavoratore che si stava occupando del posizionamento di una copertina di cemento su un muretto esterno ad una villetta, esposto al sole in una giornata particolarmente calda, in un orario (immediatamente successivo alla pausa pranzo) in cui i valori termici progrediscono verso il massimo, con rischio di ipertermia da colpo di calore, dovuto anche allo sforzo fisico impiegato nell’attività (Cass. Sez.IV, 9 agosto 2022 n.30789). In particole, è stato affermato che, in situazioni del genere, vanno previste ed applicate regole precauzionali capaci di prevenire la concretizzazione del rischio, evitando di sottoporre il lavoratore ad attività all’esterno faticose in ore calde, prevedendo pause di riposo frequenti, predisponendo ripari ombreggiati, oltre ad accorgimenti sul vestiario, nonché sulla alimentazione e idratazione. La mancata adozione del modello “231” ha comportato la condanna in ordine all’illecito di cui all’art. 25-septies dlgs. 231/2001.

Il D.L. 98/2023 prevede, per le attività lavorative del periodo luglio-dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili quali le eccezionali emergenze climatiche, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni, lo strumento già operante per altri settori.

Inoltre, si introduce la possibilità di ricorrere al trattamento d’integrazione salariale agricola (CISOA) a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2023, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro, non conteggiando detti periodi di trattamento ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate l’anno stabilita dalla vigente normativa.

Si prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate ai fini dell’attuazione delle previsioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, potendo recepire dette intese con proprio decreto. Il Ministero del Lavoro ha elaborato un vademecum per i rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature.

 VADEMECUM

  • Inail e valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al lgs.231/01.

Con le recenti “Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25-septies del d.lgs. 231/01”, l’INAIL fornisce  alle imprese uno strumento di diffusione della cultura della sicurezza e delle best practices di tipo organizzativo, tecnico e gestionale. Il Documento costituisce un supporto operativo per l’implementazione di sistemi di gestione volti alla prevenzione di infortuni sul lavoro e della responsabilità dell’ente.

Le Linee di indirizzo sono state realizzate nell’ambito del Protocollo d’Intesa con Capitalimprese (Associazione Italiana Industriali Piccole e Medie Imprese) e contengono indicazioni per controllare e misurare i rischi di commissione dei reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, si legge nel comunicato, “vengono fornite indicazioni su come monitorare e misurare i rischi di commissione dei reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro attraverso specifiche modalità operative conformi alla UNI ISO 45001:18”.

E ancora “Le linee di indirizzo mirano innanzitutto a orientare le imprese nella realizzazione di un modello che sia il più possibile aderente al proprio contesto organizzativo, in modo da costituire uno strumento utile sia alla riduzione degli infortuni, sia al miglioramento della gestione complessiva delle attività. Inoltre, tale strumento consente all’impresa di rispettare i dettami normativi, tutelandosi dalla responsabilità amministrativa. In generale, una gestione corretta della salute e sicurezza porta alla riduzione dei rischi diventando anche un importante strumento di competitività”.

Il fulcro del modello di gestione proposto è costituito dall’attività di audit che, effettuata in maniera rigorosa, consente di fornire all’organizzazione indicazioni su quali sono le aree del proprio modello organizzativo e gestionale in cui è necessario diminuire i livelli di rischiosità, nell’ottica del miglioramento continuo.

4)    Sicurezza sul lavoro: le Linee Guida INAIL

Con le recenti “Linee di indirizzo per il monitoraggio e la valutazione del rischio della commissione dei reati relativi a salute e sicurezza sul lavoro di cui al 25-septies del d.lgs. 231/01”, l’INAIL fornisce  alle imprese uno strumento di diffusione della cultura della sicurezza e delle best practices di tipo organizzativo, tecnico e gestionale. Il Documento costituisce un supporto operativo per l’implementazione di sistemi di gestione volti alla prevenzione di infortuni sul lavoro e della responsabilità dell’ente.

Le Linee di indirizzo sono state realizzate nell’ambito del Protocollo d’Intesa con Capitalimprese (Associazione Italiana Industriali Piccole e Medie Imprese) e contengono indicazioni per controllare e misurare i rischi di commissione dei reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.

L’iniziativa persegue il duplice obiettivo di aiutare le imprese ad organizzarsi in modo da ridurre il numero degli infortuni ed a migliorare complessivamente la propria attività. Il fulcro del modello proposto è la funzione di audit che, individuando le aree che necessitano di interventi di riduzione del rischio, contribuisce al miglioramento continuo dell’ente.

Nel Documento si evidenzia, inoltre, che “una corretta gestione della salute e sicurezza porta alla riduzione dei rischi diventando non solo un valore etico e morale, ma anche un importante strumento di competitività“.

decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231

ESTRATTO ARTICOLI 9 dicembre 2021 IL SOLE 24 ORE

Estratto articoli

SU CIRCOLARI 24 LAVORO – 9 dicembre 2021 IL SOLE 24 ORE

Rinunce e transazioni del lavoratore: nozione

ABSTRACT. Ai sensi dell’art. 2113 c.c. le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 c.p.c., non sono valide. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a rendere nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater c.p.c. (a cura di Massimo Braghin e Innocenzo Megali)

 

Diritti indisponibili e disponibili dei lavoratori

ABSTRACT. Le principali disposizioni inderogabili rientranti nella previsione dell’art. 2113 c.c. possono essere considerate le seguenti: – art. 2087 c.c.: tutela delle condizioni di lavoro sotto il profilo della integrità fisica e della personalità morale. – art. 2103 c.c.: diritto a non essere adibito a mansioni inferiori. Artt. 2107-2109 c.c.: superamento orario massimo di lavoro, maggiorazione per lavoro straordinario e riposi. – artt. 2110 e 2111 c.c.: trattamento in caso di infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e chiamata alle armi. – art. 2115 c.c.: diritto al versamento dei contributi previdenziali. – art. 2120 c.c.: TFR. – Legge n. 7/1963 (oggi D.Lgs. N. 198/2006): divieto di licenziamento a causa di matrimonio. – D.Lgs. n. 151/2001 e succ. mod.: diritto ai congedi parentali. – Legge n. 300/1970: diritti della personalità del lavoratore. Questi diritti derivano da disposizioni inderogabili. Alla luce della “ratio” sottesa alla disposizione codicistica, posta a tutela del lavoratore, quale parte più debole del rapporto di lavoro, ogni altra posizione regolata in via ordinaria attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria. Sulla base di questo principio la Corte di Cassazione ha ritenuto annullabile, ai sensi dell’art. 2113 c.c., se impugnata ed in presenza dei relativi presupposti, la transazione relativa alla cessazione dei rapporti di collaborazione formalmente autonoma succedutisi tra le parti, di cui era stata successivamente accertata in via giudiziale la natura subordinata (Cass. 7/9/2021 n. 24078) (a cura di Massimo Braghin e Innocenzo Megali)

 

Impugnazione ed effetti fiscali e contributivi delle rinunce e transazioni

ABSTRACT. Ai sensi dell’art. 2113 c.c. eventuali rinunce o transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili del prestatore di lavoro non sono valide ma l’invalidità è soggetta ad un’impugnazione da proporre entro il termine di decadenza di sei mesi decorrente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima, per l’impugnazione (a cura di Massimo Braghin e Innocenzo Megali)

 

SU CIRCOLARI 24 LAVORO – 26 gennaio 2022 IL SOLE 24 ORE

 

Patto di concorrenza: ambito di applicazione ed elementi essenziali

ABSTRACT. Il rapporto di lavoro tra lavoratore e datore di lavoro rinviene la propria fonte principale nel contratto individuale di lavoro, accordo sinallagmatico ed a titolo oneroso da cui discendono diritti ed obblighi in capo ad entrambe le parti. Gli obblighi del prestatore di lavoro, contraente debole del rapporto, sono enucleati dagli artt. 2104 e segg. cod. civ.: obbligo di diligenza (art. 2104, c. 1, c.c.); obbligo di obbedienza (art. 2104, c.2, c.c.); obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.). L’obbligazione che rileva in tal sede è quella di fedeltà, che si articola a sua volta, in due distinti doveri: il dovere di segretezza, in ossequio al quale è vietata la divulgazione nonché l’utilizzo di notizie attinenti all’organizzazione ed ai metodi di produzione dell’impresa; il divieto di concorrenza con l’imprenditore, essendo preclusa al lavoratore la trattazione di affari, per conto proprio o di terzi, allorquando concorrenziali rispetto all’attività espletata dal datore di lavoro.

 

Patto di concorrenza: la determinazione del corrispettivo

ABSTRACT. Il patto di non concorrenza è un contratto sinallagmatico a titolo oneroso: ne consegue la necessaria pattuizione di un corrispettivo a fronte dell’obbligo di non facere assunto dal lavoratore, senza cui il patto si palesa irrimediabilmente nullo.

 

La violazione del patto di non concorrenza.

ABSTRACT. La violazione del patto di non concorrenza costituisce inadempimento contrattuale e legittima le richieste di adempimento o di risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto ad agire per il risarcimento del danno patito ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c.

 

SU CIRCOLARI 24 LAVORO – 23 Marzo 2022 IL SOLE 24 ORE

 

La negoziazione assistita: nozione 

ABSTRACT. A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014 è sempre più frequente, nelle controversie di diritto civile, il ricorso alla c.d. negoziazione assistita tra avvocati, id est a quel procedimento teso alla definizione stragiudiziale delle controversie insorte tra le parti assistite

 

L’estensione della negoziazione assistita alla materia del diritto del lavoro 

ABSTRACT. La legge delega 206/2021 (recante “delega al governo per l’efficienza del processo civile per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle trovarsi in misure urgenti di razionalizza azione dei procedimenti in materia di diritti delle persone delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”) – nel condividere la proposta della Commissione – ha previsto l’estensione della negoziazione assistita alla materia del diritto di lavoro, pur al di fuori dell’area di obbligatorietà

 

Ricorso alla negoziazione assistita in materia di lavoro: profili incentivanti 

ABSTRACT. Quanto agli incentivi di natura economica, si segnala la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato per remunerare l’avvocato a seguito dell’espletamento della negoziazione

 

CONTROLLI A DISTANZA NEI LUOGHI DI LAVORO

SU CIRCOLARI 24 LAVORO – 10 novembre 2021 IL SOLE 24 ORE

Controlli a distanza nei luoghi di lavoro: evoluzione normativa

ABSTRACT. L’art. 4 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, con le norme relative agli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, ha cercato di bilanciare due interessi meritevoli di tutela quali, da un lato, il diritto/potere di controllo esercitabile dal datore di lavoro e, dall’altro, il diritto alla riservatezza del lavoratore dipendente (a cura di Massimo Braghin e Innocenzo Megali)

 

I controlli oltre il tempo e lo spazio del rapporto di lavoro: casi dubbi

ABSTRACT. L’articolo 4 dello statuto dei lavoratori è strutturato in tre grandi blocchi che si possono così riassumere: l’ampliamento delle causali che giustificano l’esercizio del controllo a distanza; la semplificazione dell’attività di controllo tramite “gli strumenti per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze” con una deroga esplicita all’ esigenza di documentare le causali giustificative del controllo e l’esonero della preventiva procedura autorizzativa; la possibilità di raccogliere i dati personali dei lavoratori attraverso l’una e l’altra modalità di controllo a distanza, utilizzando le relative informazioni “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” (a cura di Massimo Braghin e Innocenzo Megali)

 

Controlli a distanza nei luoghi di lavoro: utilizzabilità dei dati raccolti

ABSTRACT. Il comma 3 dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori precisa che il datore di lavoro potrà utilizzare le informazioni raccolte col controllo a distanza (comma 1) e con gli apparecchi di cui ha dotato i suoi dipendenti (comma 2), ma solo per i fini connessi al rapporto di lavoro, e purché i lavoratori siano informati adeguatamente sulle modalità d’uso di tali strumenti e sui modi con cui verrà esercitato il controllo (a cura di Massimo Braghin e Innocenzo Megali)

 

Modello organizzativo 231 e nuovi rischi

Fino ad oggi il datore di lavoro, nel valutare i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, ha dovuto fare i conti con quelli che sono i rischi interni all’azienda, c.d. endo-aziendali; adesso deve considerare anche i rischi esterni all’azienda, c.d. extra-aziendali il cui monitoraggio dei contesti risulta estremamente complesso, anche per l’impossibilità di accedere a tutte le informazioni necessarie per procedere ad una corretta valutazione del rischio. Il rischio concerne anche la responsabilità amministrativa in capo alle aziende, regolata dal decreto legislativo 231/2001.

SU CIRCOLARI 24 LAVORO – 13 ottobre 2021 IL SOLE 24 ORE

Vai all’articolo

Green pass anche per i lavoratori autonomi e professionisti

L’obbligo di possedere il c.d. certificato verde è esteso a tutti i lavoratori, compresi i professionisti, gli autonomi, chi svolge volontariato o attività di formazione e anche imprenditori, prestatori occasionali e domestici.

SU GUIDA AL LAVORO – IL SOLE 24 ORE numero 39/ 1 ottobre 2021 pag. 38-39-40

Vai all’articolo

Emergenza Covid-19: congedi, permessi e bonus baby sitting

Una ricognizione sintetica e puntuale delle principali misure adottate durante la pandemia da Covid-19 a sostegno dei genitori lavoratori che riepiloga le novità introdotte dai provvedimenti normativi “emergenziali”, a partire dal decreto legge n. 18/2020 fino ad arrivare ai decreti Ristori. Nella trattazione, ampio spazio è dedicato ai congedi straordinari, descrivendone le differenti tipologie, le condizioni di fruizione e le modalità di presentazione delle domande. Focus specifici vengono dedicati, inoltre, ai congedi Covid per figli con disabilità e al cosiddetto bonus baby sitting. Nell’articolo vengono analizzati anche i relativi casi di incompatibilità.

Su Leggi di Lavoro n. 1/2021

Vai all’articolo

Il doppio termine di decadenza per il ricorso dei dirigenti licenziati

Quando l’estensione del termine previsto per i licenziamenti individuali può essere applicato anche a quello dei dirigenti? Rispondere alla domanda è diventato controverso con l’entrata in vigore della legge n.183/2010, nota come “Collegato lavoro”. Ad approfondire il tema, l’esperto della Fondazione Studi  Consulenti del Lavoro, Innocenzo Megali, su Leggi di Lavoro n.5/2020. Partendo dalla contrapposizione tra il collegato lavoro e la legge n.604 del 1966, Megali delinea un quadro esaustivo delle interpretazioni susseguitesi nel tempo sino ad arrivare ad oggi. La disamina non manca di soffermarsi sugli aspetti di maggior controversia, chiarendo infine i dubbi interpretativi sul regime decadenziale.

Su Leggi di Lavoro n. 5/2020 gli ultimi indirizzi giurisprudenziali in materia

Vai all’articolo

Lavoro digitale: criticità ancora irrisolte

Salute psico-fisica del lavoratore e diritto alla disconnessione.

Il superamento dell’unità di tempo, luogo e azione ha dato vita a differenti tipologie di nuovi lavoratori e a numerose situazioni critiche ancora irrisolte.

Nell’articolo di Innocenzo Megali sul n.1/2020 di Leggi di Lavoro si parte da un breve excursus storico per analizzare i mutamenti dei tempi di lavoro, dalla storia antecedente la rivoluzione industriale sino ai nostri giorni, per poi soffermarsi sul tema della tutela della salute psico-fisica del lavoratore e sul diritto alla disconnessione nella nuova era del lavoro digitale.

Su Leggi di Lavoro n.1/2020

Vai all’articolo

 

 

 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO – “L’INCERTEZZA DEL DIRITTO”

La presentazione del libro
“L’INCERTEZZA DEL DIRITTO”
si terrà
Mercoledì 11 Marzo 2020 alle ore 17.00
presso
la Camera dei Deputati
Sala Conferenze
Palazzo Theodoli-Bianchelli
Piazza del Parlamento, 19 – Roma

Scarica la locandina

Continua a leggere

L’incertezza del Diritto (Nuova pubblicazione)

Autori: Innocenzo Megali, Umberto Tasciotti
Prefazione di Luigi Ammirati
Introduzione di Arturo Maniaci
La certezza del diritto è un principio affermato come verità dogmatica nella civiltà giuridica moderna, trattandosi di un principio essenziale, senza il quale svanirebbe ogni punto di riferimento. La certezza del diritto, infatti, è il principio in base al quale il diritto deve ricevere un’applicazione prevedibile. Anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, l’obbligo che una certa misura sia prevista per legge è stato sempre interpretato in questo senso. È chiaro che questo non può pregiudicare l’esistenza delle cosiddette clausole generali, dato che la casistica è di impossibile esaustività, ed è necessaro che l’ordinamento disponga di strumenti tali da poter offrire indicazioni sull’esercizio della facoltà d’apprezzamento del giudice. Svanendo la certezza del diritto, svanisce anche il principio del legittimo affidamento che, invece, costituisce un principio consolidato pure dell’attenta salvaguardia delle situazioni soggettive consolidatesi per effetto di atti o comportamenti idonei a generare per l’appunto un ragionevole affidamento nel destinatario. Oggi, la certezza del diritto, unitamente alla certezza della pena, non è più un caposaldo della nostra società, con conseguenze disastrose. 
ordina ora