Q&A whistleblowing

Cos’è il whistleblowing?

Con “whistleblowing” si intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo detto segnalante di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno di un ente. Il segnalante spesso è un dipendente ma può essere anche una terza parte. una terza parte come un fornitore, un professionista o un cliente. Il d. lgsl .24 del 3023 ha introdotto questa nuova disciplina del whistleblowing ed è entrato in vigore il 30 marzo 2023. Le nuove disposizioni avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023 con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell’ultimo anno non più di 249 lavoratori subordinati.

A chi si applica la disciplina normativa?

Si applica a soggetti del settore pubblico e privati nei casi di irregolarità commessa all’interno di un ente. Per quanto riguarda il settore pubblico le amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 165 del 2001.  Questi sono autorità amministrativi indipendenti, enti pubblici economici, concessionari di pubblici servizi e società in house. Per quanto riguarda i soggetti privati si applica alle imprese che hanno impegnato nell’ultimo anno una media di almeno 50 lavoratori subordinati. Che sia con contratti di lavoro a tempo pieno, determinato o indeterminato o part time. Oppure soggetti che pur non avendo impegnato nell’ultimo anno in media almeno 50 lavoratori subordinati rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’unione perché operano nel settore dei prodotti dei mercati finanziari, di protezione dal riciclaggio nel terrorismo, tutela dell’ambiente e sicurezza dei traposti, ciò che rileva non è la consistenza dei lavoratori impiegati, quanto piuttosto il settore in cui opera l’ente. Si applica inoltre a tutti coloro che hanno adottato il modello organizzativo previsto dal decreto legislativo 231 del 2001 indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati. Per quanto riguarda il computo della media dei lavoratori dipendenti occorre fare riferimento all’ultimo anno solare precedente a cui avviene la segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia.

Le scelte tragiche durante l’emergenza sanitaria: quando le risorse sono scarse, chi curare? Una riflessione comparatistica

 During the Covid-19 health emergency, a situation of scarcity of resources of different nature, albeit all somehow connected with the “medical world” (e.g. nurses and doctors), dramatically unfolded. This organisational “catch-22” induced the SIAARTI (the Italian Medical Society) to issue some recommendations of clinical ethics. The last ones turn out to be the subject matter of multiple criticisms: given the potential criteria of allocation of resources, one of those adopted the chronological one. Starting from this reflection, the paper discusses and analyses, from a comparative perspective, the approach taken by further countries: in this respect the demarcation lines existing between the Italian responses to the pandemic and those coming from other European – but not EU, namely Switzerland and the United Kingdom – countries will be highlighted.

C. Della Giustina, P. de Gioia Carabellese, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, n. 2/2023, pp. 61-82.

La gig-economy al vaglio delle Corti britanniche: self-employed or workers?

La qualificazione del rapporto di lavoro dei cd. riders ha formato oggetto di una decisione della UK Supreme Court, la quale, ha sancito la riconducibilità di tali individui a un terzo genere di lavoratore britannico, il cd. worker, una sorta di lavoratore autonomo. Il presente contributo possiede, di conseguenza, l’obiettivo di analizzare la categoria dei workers proprio in base al recente dictum della Suprema Corte Britannica. Al fine di perseguire il risultato dichiarato, si procederà a fornire una breve introduzione circa la gig-economy per poi affrontare la disamina da un punto di vista di common law britannico.

C. Della Giustina, P. de Gioia Carabellese, in Il diritto del mercato del lavoro, n. 1/2022, pp. 143-161.

Smart city: innovazione, infrastrutture e smart finance. Un nuovo parametro di Costituzione e digital regulation

In the last decades, the concept of city has been subject to a progressive and steady evolutionary process, thus the need for mulling over the urban environment in the light of the existence of an even more integrated and digitalised society. In addition to this, there is an obvious need, and perhaps the urgency, for adopting policies aimed to better implement an environmental sustainability. At the same time, it is quintessential to ascertain which challenges the new digital high speed implies, particularly as far as the protection of the right of privacy and data protection are concerned. Against this background, a clear demarcation line between two different constitutional values is obvious: on the one hand, a value belonging to the tangible world, on the other hand a right which required an interaction with algorithms: in other words, a stark contrast between a human world, and a non-human world, where both need to find a communal language.

P. de Gioia Carabellese, C. Della Giustina, in Diritto e Politica dei Trasporti, fasc. II/2021, pp. 68-87.

La disciplina della cartolarizzazione fra finanza privata e finanza pubblica, ossia i contorni labili di un incerto confine tutto italiano.

Le cartolarizzazioni rappresentano, nel panorama legale italiano, un istituto peculiare. Mutuate dalla prassi negoziale del common law, ove costituiscono mere operazioni negoziali non codificate, le securitisation sono state dapprima legiferate nel 1999 per finalità privatistiche, per poi assumere nel tempo sembianze e finalità ulteriori e diverse. In particolare, nella più recente esperienza, si assiste ad un uso sempre più pubblicistico delle securitisation, alla luce soprattutto del fatto che il veicolo, per mano del legislatore, diventa vieppiù strumento di finanza pubblica. Sulla scorta di ciò, il presente contributo analizza le cartolarizzazioni italiane nella più recente visuale legislativa, unitamente ai rischi di commistione fra finanze private e pubbliche che il “veicolo” italiano viene chiamato a svolgere.

P. de Gioia Carabellese, C. Della Giustina, in Rivista della Corte dei Conti, n. 5/2021, pp. 62-90.

The Uber Case and Gig-Individuals against the Backdrop of the the Gig-Economy, Dilemmas between Labour Law and Techno-Law

The “Uber workers” and, more in general, individuals deployed in the platforms, overall considered the “gig economy”, have already been the subject matter of multifarious dicta in Italy. However, not only are these court decisions contradictory with each other, but also they are quite nebulous in their underpinning reasoning. Furthermore, there are a few inconsistencies with entrenched principles of the Italian legal system, particularly in the area of labour law. By contract, across the “Channel”, the Uber workers have been “dissected”, from a legal perspective, in a very recent decision of the UK Supreme Court. On such a background, it is becoming vital to ascertain the legal characterisation of “gig individuals”, also in the light of a prospective EU legal framework where this new category could be legislated. Bearing this in mind, seemingly the imminent EU regulation will engender a challenging, yet stimulating, comparative analysis with the common law (and its traditional “tests” of the contract of employment), where it still arduous to envisage any legislation in this micro-area of labour law.

P. de Gioia Carabellese, C. Della Giustina, in Journal of Law, Market & Innovation, n. 2/2022, pp. 76-93.

Credito su pegno ed esecuzione da revocatoria fallimentare: lacune e un “blunder” della recente normativa sul sovraindebitamento

Il contratto di credito su pegno, rimasto quasi intatto per decenni, lontano e distaccato dal codice civile, ha beneficiato più recentemente di nuovi approfondimenti di tipo dottrinale, che ne hanno evidenziato la sua modernità, in termini di “operazione economica”. Sulla scorta di questo retroterra giuridico, il contributo enfatizza lo specifico aspetto delle potenziali incoerenze fra il credito su stima, a voler dare al credito su pegno una nuova terminologia, e dall’altro il micro-sistema giuridico del sovraindebitamento. Dietro ciò si annida il rischio di un potenziale blunder, papera, che può aver commesso, nella sua recente versione sul testo normativo del sovraindebitamento, il legislatore italiano.

P. de Gioia Carabellese, C. Della Giustina, in Il Diritto fallimentare e delle società commerciali, n. 2/2022, pp. 322-3

L’effettività del diritto alla protezione dei dati personali (diritto all’oblio) nel mondo digitale

Il diritto all’oblio, nato grazie all’elaborazione giurisprudenziale prima ancora che normativa, rinviene il proprio aggancio normativo nell’art. 17 del GDPR il quale contiene, a sua volta, un elenco in motivi, al ricorrere dei quali, l’interessato può vantare il diritto di ottenere, da parte del titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano. Con questo breve contributo, dopo aver introdotto il dibattito sussistente in tema di diritto all’oblio, si affronterà la problematica dell’effettività della tutela apprestata dall’art. 17 GDPR al mondo digitale. Precisamente, l’aspetto che viene evidenziato, è che il mondo di Internet è programmato per aumentare la conoscenza e, di conseguenza, è impossibile trattare in senso proprio di cancellazione di dati immessi nel mondo digitale.

C. Della Giustina, P. de Gioia Carabellese, in Rivista di Diritto di Internet, n. 4/2021, pp. 601-608.