PREMESSA

Il presente lavoro, aggiornato al 12 dicembre 2019, riguarda le novità fiscali contenute nel Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 che dovrà essere convertito entro il 24 dicembre, nonché il disegno di legge A. S. n. 1586 (denominato anche legge di bilancio 2020) attualmente in discussione al Senato, che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 31 dicembre.
Entrambi i provvedimenti stanno subendo quotidianamente modifiche. Pertanto, il testo definitivo sarà per alcuni aspetti diverso rispetto a quanto indicato nella presente informativa.

MODIFICHE ALLA FLAT TAX

Abrogato dal primo gennaio 2020 il regime della flat tax al 20% per le partite iva individuali con fatturato / compensi tra 65.000 e 100.000 Euro.
Sostanzialmente detto regime non è mai entrato in vigore considerato che la decorrenza era stata stabilita per l’anno 2020.

MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO

Regime già in vigore nell’anno 2019 per le partite iva individuali con compensi fino a 65.000 euro e determinazione del reddito in misura forfettaria nella misura, per i professionisti, del 78% dei compensi con unica ulteriore deduzione dei contributi previdenziali.
Tassazione fissa e separata (cioè non cumulabile con altri redditi) nella misura del 15% (5% per i primi cinque anni per l’esercizio di attività nuove) del reddito determinato forfettariamente al netto del contributo previdenziale.
Ripristino del vincolo delle spese per collaboratori e/o dipendenti nella misura massima di euro 20.000 annue.
Divieto di avvalersi del regime forfettario per chi possiede redditi di lavoro dipendente e/o di pensione in misura superiore a euro 30.000 annui.
Non può avvalersi del regime forfettario la persona fisica:
1) che partecipa contemporaneamente all’esercizio dell’attività individuale a società di persone, associazioni professionali, imprese familiari. La semplice partecipazione in uno di questi soggetti anche nella misura dell’1% impedisce l’applicazione del regime forfettario;

2) che controlla, direttamente o indirettamente, srl ovvero associazioni in partecipazione a condizione che la srl o l’associazione in partecipazione eserciti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal professionista;

3) la cui attività sia esercitata prevalentemente (in termini di fatturato) nei confronti di
– datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano in corso rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
– soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Viene incentivato l’utilizzo della fattura elettronica con riduzione di un anno del termine di decadenza della attività di accertamento per i contribuenti forfettari che emetteranno esclusivamente fatture elettroniche.

BONUS FACCIATE

Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, da privati persone fisiche, relative agli interventi edilizi, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, l’articolo 25 del disegno di legge prevede la detraibilità dall’IRPEF del 90% delle spese sostenute nel 2020 in 10 quote costanti annue.
Ad esempio, per un intervento di € 10.000 iva compresa il contribuente potrà detrarre un’imposta di 900 euro ogni anno per 10 anni sempre in presenza di IRPEF dovuta.

PROROGA DELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

E’ prorogato al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter fruire della detrazione del 65% – 50% già prevista dalla precedente legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018).

BONUS VERDE

Probabilmente nel corrente mese sarà emanato un decreto legge nel quale verrà prorogata al 2020 la possibilità di sfruttare il bonus verde, cioè la detrazione IRPEF del 36% delle spese (fino ad un massimo di euro 5.000 ad immobile) per sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi ed anche di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

LIMITAZIONE ALL’USO DEL CONTANTE

Dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 viene abbassato il limite all’utilizzo del denaro contante dagli attuali 2.999 euro ad euro 1.999.

Dal 1° gennaio 2022 il limite scenderà ulteriormente a euro 999.

Il divieto riguarda il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

Rimane consentito il prelievo a favore della stessa persona titolare del conto corrente per importi superiori.

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

Per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico di valore pari o superiore ai predetti limiti posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai limiti stessi effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la legittimità dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Ad esempio, è considerato illegittimo, vigente l’attuale limite di euro 2.999, il pagamento di una fattura di euro 4.000 (IVA compresa) avvenuto in 2 rate da 2.000 euro ciascuna, la seconda rata pagata a distanza di 5 giorni dalla prima.Le sanzioni variano da due mila euro a cinquantamila euro.

MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI TRACCIATI

A decorrere dal 1° luglio 2020 la mancata accettazione di pagamenti tramite carte di qualsiasi importo da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi anche professionali, sarà punita con la sanzione amministrativa di € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Pare che la sanzione verrà eliminata nel testo definitivo della legge.

Tuttavia, va segnalato che la condotta illegittima non è quella di non munirsi di un POS per consentire il pagamento elettronico, ma la mancata accettazione di tale pagamento.

CREDITO D’IMPOSTA SULLE COMMISSIONI POS

Viene riconosciuto agli imprenditori e ai professionisti un credito d’imposta riguardante le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate tramite pagamenti elettronici da consumatori finali.

Possono beneficiare della agevolazione gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell’anno di imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro.

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dal comma 6 dell’art.7 del DPR 605/1973 (banche, poste, intermediari finanziari, ecc) in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020.

Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa esclusivamente in compensazione tramite il modello di delega F24.

LIMITAZIONE ALLE COMPENSAZIONI

Il legislatore cerca di contrastare le indebite compensazioni nel modello di delega F24 attraverso l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione nel modello F24 di crediti per importi superiori a 5.000 euro annui relativi alle imposte sui redditi, a quelle sostitutive e all’IRAP.

Tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi o dell’IRAP.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 quindi dalle dichiarazioni che verranno presentate nel 2020.

Così, ad esempio, il credito IRPEF superiore a euro 5.000, relativo all’anno 2019, potrà essere compensato a partire dal 10 ottobre 2020, se la relativa dichiarazione dei redditi è stata presentata il 30 settembre 2020.

RITENUTE E COMPENSAZIONI NEGLI APPALTI

Viene disposta un’articolata disciplina finalizzata ad arginare il fenomeno dell’omesso versamento delle ritenute fiscali relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati da parte di imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici che eseguono opere o servizi (nuovo art. 17-bis D.L. 241/1997 – art. 4 D.L.124/2019).

Le modifiche all’articolo 4 del Decreto 124/2019, approvate dalla

Camera e trasmesse al Senato, prevedono obblighi e semplificazioni a carico dell’impresa appaltatrice e del committente restituendo all’impresa appaltatrice l’obbligo di versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Rimangono in capo al committente le funzioni di controllo della determinazione e del tempestivo versamento delle ritenute stesse.

Restano escluse le imprese che certificano al committente la presenza dei seguenti requisiti:

1) essere in attività da almeno tre anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, versamenti nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi;

2) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali, per importi superiori a euro 50.000.

L’Agenzia delle Entrate rilascerà una certificazione attestante il possesso dei requisiti di esclusione con validità di 4 mesi dalla data del rilascio.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

SUPER BONUS PER INVESTIMENTI

Dal 2020 viene cancellato il super ammortamento sostituito con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nella misura del 6% del costo totale nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

L’agevolazione appare applicabile anche ai contribuente forfettari.

Il credito d’imposta risulta meno conveniente rispetto al super ammortamento in quanto quest’ultimo, riducendo il reddito

d’impresa, diminuisce anche la base imponibile previdenziale.

Il credito è utilizzabile in compensazione in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.

CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

Nuovi accertamenti basati sulla superanagrafe tributaria e sul risparmiometro.

Si tratta di un data base costituito dai dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Il risparmiometro, detto anche evasometro, è un algoritmo (cioè un procedimento) che verifica se i risparmi accumulati in un anno sono coerenti con i redditi dichiarati.

Nel caso in cui dovesse emergere uno scostamento superiore al 20% tra entrate e uscite il sistema manda un avviso a cui seguono i controlli.

Vengono effettuati dei controlli incrociati tra i movimenti bancari e le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti.

I valori presi in considerazione sono i seguenti:

– giacenza media;

– entrate;

– uscite;

– saldo iniziale;

– saldo finale.

Verranno presi in esame:

– conti correnti;

– carte di credito;

– conti deposito;

– buoni fruttiferi e postali;

– obbligazioni, titoli di stato e azioni;

– rapporti fiduciari;

– polizze assicurative, fondi pensione e di gestione collettiva del risparmio.

Nel caso di spese eccessive rispetto a quanto dichiarato scatteranno ulteriori verifiche della Guardia di Finanza.

Spetterà al contribuente giustificare le presunte anomalie, fornire la documentazione necessaria, ossia dati e notizie rilevanti al fine di prevenire l’accertamento oppure, in caso di accertamento, avviare il procedimento per adesione se ritenuto conveniente.

UTILIZZO DEI FILE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

I file delle fatture elettroniche una volta acquisiti verranno memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, per essere utilizzati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo ai fini fiscali.

RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIETARIE E TERRENI

Viene nuovamente prevista la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di:

– terreni edificabili e agricoli;

– partecipazioni sociali non quotate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° gennaio 2020, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonchè di enti non commerciali.

E’ fissato al 30 giugno 2020 il termine entro il quale provvedere alla redazione e alla asseverazione della perizia di stima e al versamento della imposta sostitutiva nella misura unica dell’11%.

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA

Viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e di partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato a capitale o in apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.

E’ possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES e IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (reddito e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale dal 2022) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

– 12% per i beni ammortizzabili;

– 10% per i beni non ammortizzabili.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in un’unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES.

CREDITO AGEVOLATO PROFESSIONISTI  CONVENZIONE CASSE PREVIDENZIALI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

L’accesso al credito sarà più facile per i liberi professionisti. In questi giorni verrà firmata la convenzione tra l’associazione delle casse di previdenza dei liberi professionisti e la cassa depositi e prestiti per semplificare il ricorso dei lavoratori autonomi al fondo di garanzia del medio credito centrale.

Dopo l’accordo ogni cassa previdenziale potrà dare garanzia fino all’80% se il credito sarà gestito dalle banche e al 90% se gestito dai confidi con finanziamenti a tassi più vantaggiosi e in termini ridotti a favore dei liberi professionisti.