TFR anticipato mensilmente in busta paga

TFR anticipato mensilmente in busta paga: l’interpretazione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e della Corte di Cassazione

 Con la nota n. 616 del 3 aprile 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha chiarito che l’erogazione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) direttamente in busta paga, pratica diffusa soprattutto nei contratti a tempo determinato o stagionali, è illegittima. Secondo l’INL, questa prassi snatura la funzione del TFR, trasformandolo in una componente della retribuzione ordinaria, con conseguenze fiscali e contributive.

Il TFR, disciplinato dall’articolo 2120 del Codice civile, è una retribuzione differita che deve essere pagata alla cessazione del rapporto di lavoro. Il legislatore prevede che venga accantonato nel tempo, salvo alcune eccezioni che autorizzano l’anticipazione di una parte del maturato, come spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa e congedi parentali. L’anticipazione è subordinata ad almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro e può essere concessa una sola volta.

L’INL ribadisce che accordi individuali o collettivi non possono derogare a questi presupposti, né introdurre l’erogazione mensile del TFR come condizione di miglior favore. La giurisprudenza, con la sentenza della Cassazione n. 4670/2021, ha confermato che, in assenza di documentazione coerente con l’art. 2120 c.c., le somme erogate devono considerarsi imponibili ai fini previdenziali, con possibilità di recupero dei contributi da parte dell’INPS.

Un esempio di eccezione regolata per legge è la “Quota Integrativa della Retribuzione” (QUIR), introdotta tra il 2015 e il 2018, che consentiva ai lavoratori privati con almeno sei mesi di anzianità di ricevere il TFR in busta paga. Tuttavia, questa misura era temporanea e non è stata prorogata.

L’INL chiarisce che, in assenza delle condizioni legali per l’anticipazione, l’erogazione del TFR deve essere considerata retribuzione ordinaria. Pertanto, invita il personale ispettivo ad attivarsi nei casi in cui la prassi venga riscontrata, ordinando l’accantonamento delle quote anticipate.

Per le aziende con più di 50 dipendenti, obbligate a versare le quote maturate al Fondo Tesoreria INPS, il TFR assume natura di contributo previdenziale obbligatorio e non può essere erogato anticipatamente.

Anche la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13525/2025 ha affermato l’illegittimità della anticipazione del TFR in busta paga ogni mese in maniera continuativa pur a seguito di un accordo con i lavoratori ex art. 2120 c.c., inserito nella lettera di assunzione.

La Corte ha affermato che le condizioni di miglior favore, che il patto individuale può legittimamente introdurre al regime legale di anticipazione del TFR, non possono concretizzarsi in una erogazione mensile, atteso che le stesse possono unicamente ampliare i presupposti legali stabiliti per le anticipazioni del TFR accantonato soltanto se il lavoratore ha almeno otto anni di anzianità, per un importo massimo del 70%, entro il tetto del 10% degli aventi diritto e del 4% del numero totale dei dipendenti. Di conseguenza, l’Inps è abilitata a chiedere su tali somme erogate mensilmente la ordinaria contribuzione.