Congedo Parentale: terzo mese all’80%
L’INPS, con la Circolare n. 95 del 26 maggio 2025, ha pubblicato le istruzioni operative per le nuove regole sul congedo parentale introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).
La principale novità è l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% della retribuzione per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale.
L’indennità maggiorata spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti. Se uno dei genitori non è dipendente, l’elevazione all’80% si applica solo ai mesi fruiti dal genitore lavoratore dipendente.
Le nuove disposizioni si applicano ai periodi di congedo parentale fruiti a partire dal 1° gennaio 2025.
Il diritto ai tre mesi all’80% dipende dalla data di nascita o ingresso in famiglia del minore e dalla fine del congedo obbligatorio:
- Per i minori nati/adottati/affidati dal 1° gennaio 2025: spettano tre mesi all’80% a prescindere dalla fine del congedo obbligatorio, purché il genitore sia lavoratore dipendente al momento della fruizione.
- Per i minori nati/adottati/affidati prima del 1° gennaio 2025: spettano tre mesi all’80% se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il congedo di maternità o paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2024. In caso contrario, si applicano le regole precedenti (massimo due mesi all’80%).
I periodi indennizzati all’80% devono essere fruiti entro il sesto anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia per adozione/affidamento). Questi tre mesi possono essere utilizzati da entrambi i genitori, anche contemporaneamente, o solo da uno di essi. L’80% si applica per un massimo di tre mesi complessivi, anche se fruiti in modalità oraria o frazionata.
I tre mesi all’80% rientrano nel limite massimo complessivo di congedo parentale di dieci mesi per coppia genitoriale (che diventano undici se il padre si astiene per almeno tre mesi), fruibili entro i 12 anni del figlio. Oltre ai tre mesi all’80%, rimangono sei mesi indennizzati al 30% (indipendentemente dal reddito) e due mesi non indennizzati (salvo il caso di reddito sottosoglia dichiarato dal genitore, nel qual caso sono al 30%).
La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale INPS, Contact Center Multicanale o Patronati.
Per i datori di lavoro, l’INPS ha istituito nuovi codici evento per il flusso Uniemens a partire da gennaio 2025 per indicare i periodi all’80%: “PG4” (orario) e “PG5” (giornaliero). Il nuovo codice conguaglio è “L331”. Sono inoltre fornite istruzioni specifiche per correggere le denunce già inviate per i mesi da gennaio a giugno.


