Periodo di prova nei contratti a termine: novità introdotte dalla L. 203/2024

La Legge n. 203/2024 con l’art. 13 ha previsto che la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui non è parte la pubblica amministrazione, è fissata in 1 giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per i contratti con durata non superiore a 6 mesi, e non può essere inferiore a 2 giorni e superiore a 30 giorni per quelli con durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi.

Pertanto, in ragione della durata del rapporto si può individuare quella del corrispondente periodo di prova:

15/2 – 30/2 – 45/3 – 60/4 – 75/5 – 90/6 – 105/7 – 120/8 -135/9 – 150/10 – 165/11 – 180/12 – 195/13 – 210/14 -225/15 – 240/16 – 255/17 – 270/18 – 285/19 -300/20 – 315/21 – 330/22 – 345/23 – 360/24 – 365/24.

Resta la possibilità delle diverse disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva che tuttavia, non sono oggettivamente definite dalla norma stessa: una minore durata del periodo di prova, infatti, non comporta necessariamente una condizione di miglior favore per il dipendente.

Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 6/2025 ha effettuato una lettura orientata ad ammettere solo riduzioni del periodo di prova rispetto al calcolo legale, mai estensioni.

A tale interpretazione si sono contrapposte letture secondo cui vi possono essere anche casi in cui il relativo innalzamento corrisponde ad un interesse del lavoratore, ed appare soprattutto coerente con la causa del patto che, in caso di periodo troppo breve, apparirebbe difficilmente configurabile (questa volta per eccessiva sua brevità).