Approvata la Legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili d’impresa
È entrata in vigore la nuova legge sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle aziende. La Legge 15 maggio 2025, n. 76 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26 maggio 2025.
Un aspetto fondamentale risulta essere il carattere volontaristico della legge: essa non impone obblighi cogenti alle imprese, ma offre piuttosto la possibilità di adottare le forme di partecipazione previste, spesso a condizione che siano disciplinate dai contratti collettivi applicati.
La norma individua e disciplina quattro principali ambiti in cui i lavoratori possono essere coinvolti nella vita dell’impresa.
La prima di queste dimensioni è la Partecipazione Gestionale. Questa è considerata la forma di partecipazione più strategica, poiché riguarda la possibilità per i lavoratori, tramite i loro rappresentanti, di avere voce nelle decisioni che contano di più, quelle che riguardano l’indirizzo dell’impresa, i suoi investimenti, le tecnologie, e la sua struttura. La legge prevede che lo statuto delle aziende possa (non è un obbligo generale imposto) includere rappresentanti degli interessi dei lavoratori negli organi di amministrazione (come il Consiglio di amministrazione) o di controllo (come il Consiglio di Sorveglianza o il Comitato per il controllo sulla gestione). Per fare questo, però, è indispensabile che tale possibilità sia prima regolata e definita da un contratto collettivo. Saranno questi contratti a stabilire come vengono scelti i rappresentanti, che dovranno possedere specifici requisiti di indipendenza e professionalità. questa forma è totalmente volontaria per l’impresa e legata alle decisioni prese nel suo statuto e negli accordi collettivi.
Il secondo ambito riguarda la Partecipazione Economica e Finanziaria. Questa dimensione permette ai lavoratori di condividere i risultati economici dell’impresa, ad esempio partecipando agli utili, o di diventarne in parte proprietari, attraverso l’acquisto o l’assegnazione di azioni (il cosiddetto azionariato dei dipendenti). La legge si concentra sui “piani di partecipazione finanziaria” e, in particolare, promuove la possibilità di assegnare azioni ai dipendenti al posto dei premi di risultato. Non si tratta di strumenti completamente nuovi, ma la legge cerca di incentivarli, soprattutto attraverso agevolazioni fiscali. Ad esempio, per il solo anno 2025, i dividendi da queste azioni (fino ad un certo importo) sono in parte esenti da tasse. Sempre per il 2025, ci sono incentivi maggiori per la partecipazione diretta agli utili.
Oltre agli aspetti economici e strategici, la partecipazione riguarda anche la vita lavorativa di tutti i giorni. Qui entra in gioco la Partecipazione Organizzativa. Questa forma si concentra sul coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative all’organizzazione del lavoro, ai processi di produzione e alla proposizione di idee per migliorare l’azienda. Può concretizzarsi con la creazione, all’interno dell’impresa, di commissioni paritetiche (composte da un numero uguale di rappresentanti dell’azienda e dei lavoratori) che hanno il compito di elaborare proposte. Inoltre, i contratti collettivi aziendali possono prevedere l’inserimento nell’organizzazione aziendale di figure specifiche (“referenti”) dedicate a temi come la formazione, il welfare, la gestione delle retribuzioni, la qualità del lavoro, la conciliazione vita-lavoro, e l’inclusione. Per le imprese più piccole, sotto i 35 dipendenti, gli enti bilaterali possono svolgere un ruolo di supporto per favorire queste forme di partecipazione.
Infine, l’ultima dimensione è la Partecipazione Consultiva. Questa assicura ai lavoratori, attraverso i loro rappresentanti, il diritto di essere informati e di esprimere pareri o proposte sulle decisioni che l’impresa sta per prendere, prima che vengano messe in atto. La consultazione può avvenire tramite le commissioni paritetiche, se esistenti, oppure coinvolgendo direttamente le rappresentanze sindacali interne (RSU/RSA) o le strutture locali degli enti bilaterali. Sono i contratti collettivi a definire i dettagli di come si svolge la consultazione: chi partecipa, i tempi, e gli argomenti specifici. La legge introduce una procedura formale per la consultazione, stabilendo tempi definiti e la possibilità per i rappresentanti di presentare un parere scritto che, tuttavia, non è vincolante per l’azienda. Anche in questo caso, come per la partecipazione organizzativa, si sottolinea come l’attuazione pratica dipenda molto dalla contrattazione e potrebbe rischiare di essere troppo legata alla volontà aziendale.
La legge riconosce l’importanza della formazione per l’efficacia delle pratiche partecipative: l’articolo 1266 impone un obbligo formativo per i rappresentanti dei lavoratori coinvolti, prevedendo un monte orario minimo di dieci ore annue.
È inoltre prevista l’istituzione di una Commissione nazionale permanente presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Tale commissione, composta da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, avrà compiti di monitoraggio, studio, promozione e potrà esprimere pareri non vincolanti su controversie interpretative.


