GARANZIE PER IL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI

Nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2025 n.177 compare la legge del 30 luglio 2025 n. 108. Essa converte il decreto-legge 17 giugno 2025 n. 84 (c.d. “decreto fiscale”, recante disposizioni in materia fiscale). La materia riguarda le garanzie per il contribuente sottoposto a verifiche fiscali.

Con l’art. 13-bis la legge introduce l’obbligo di motivare in modo adeguato i controlli fiscali nei luoghi in cui si svolge un’attività economica.

La disposizione interviene sull’articolo 12, comma 1, della Legge n. 212/2000. Essa stabilisce che negli atti di autorizzazione e nei verbali di verifica le autorità devono indicare in modo espresso e motivato le circostanze e le condizioni che giustificano l’accesso.

La novella legislativa segue la sentenza della Corte di giustizia dei diritti dell’uomo (CEDU), prima sezione, caso Italgomme Pneumatici s.r.l. e altri c. Italia, Ricorsi n. 36617/18 e altri, emessa il 6 febbraio 2025. In quella decisione, la Corte ha stabilito che l’accesso ai locali di attività professionale e l’acquisizione o la consultazione dei documenti contabili non devono interferire con il diritto alla “vita privata e familiare” sancito dall’art. 8 CEDU. Si tratta infatti di poteri che incidono sulla persona e sulla corrispondenza, sia cartacea sia elettronica, fino agli hard disk.

In dettaglio, la Corte EDU ha osservato che il quadro giuridico interno attribuiva alle Autorità nazionali un margine di discrezionalità illimitato sia nelle condizioni di attuazione delle misure controverse sia nel loro ambito di applicazione. Inoltre, tale quadro non garantiva procedure sufficienti. Le misure, pur essendo impugnabili in sede giurisdizionale, non subivano un controllo adeguato. Pertanto, il sistema interno non offriva il livello minimo di protezione spettante ai contribuenti secondo la Convenzione. La Corte ha ritenuto che, in tali circostanze, non si potesse affermare che l’ingerenza risultasse “conforme alla legge”, come richiesto dall’articolo 8 § 2 della Convenzione.

La sentenza di Strasburgo mette in evidenza la necessità della misura. Il giudizio deve riguardare la proporzionalità del mezzo rispetto al fine perseguito. Questo requisito non può ridursi a una valutazione di mera ragionevolezza, ma deve basarsi sulla preferenza per il mezzo meno invasivo a parità di risultati prevedibili. La decisione ribadisce i principi già affermati più volte dalla Corte. Le Autorità degli Stati devono garantire un giusto equilibrio tra tutela del domicilio e della corrispondenza dei cittadini e l’interesse pubblico perseguito dalla Pubblica Autorità.

La legge 108/2025 precisa che la norma si applica solo agli atti di autorizzazione e ai verbali di accesso redatti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto fiscale. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti già adottati. Restano salvi anche gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni precedenti.