Ammissibilità delle registrazioni sul luogo di lavoro come prova

Ammissibilità delle registrazioni sul luogo di lavoro come prova

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 20487 del 21 luglio 2025, ha ribadito i limiti e le condizioni essenziali per l’utilizzo delle registrazioni in contesti di controversie lavorative.

In particolare, ha chiarito che il consenso del titolare dei dati personali non è richiesto quando sia necessario far valere o difendere un diritto in giudizio. Questo deriva dall’esigenza di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza e della tutela giurisdizionale del diritto. Le registrazioni fonografiche di colloqui tra dipendenti sul luogo di lavoro sono riproduzioni meccaniche ai sensi dell’art. 2712 c.c. . Pertanto possono costituire una prova ammissibile sia nel processo civile del lavoro che in quello penale, senza che sia necessario il consenso dei presenti, se utilizzate a fini difensivi.

La deroga al consenso è prevista dall’art. 24 del D.lgs. n. 196/2003.  . Tale deroga si applica a condizione che i dati siano trattati esclusivamente per far valere o difendere un diritto e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. La condotta del lavoratore che effettua delle registrazioni per tutelare la propria posizione è giudicata legittima purché la registrazione sia pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità. Tuttavia, l’applicazione di tali principi richiede un attento bilanciamento, fondato su una valutazione rigorosa del requisito di pertinenza. Questa è intesa come diretta e necessaria strumentalità della registrazione alla finalità difensiva, all’interno di una scrupolosa contestualizzazione della vicenda.

Il caso esaminato dalla Cassazione (Ordinanza n. 20487/2025)

La recente ordinanza della Cassazione ha fornito un’importante applicazione di questi principi. Il caso riguardava un dipendente di un’azienda italiana al quale era stata irrogata una sanzione disciplinare conservativa (sospensione dal lavoro). La sanzione era stata irrogata per aver registrato occultamente una conversazione avvenuta nei locali aziendali tra il direttore del personale e una dipendente.

Il lavoratore ha sostenuto che la registrazione era legittima in relazione all’esercizio del suo diritto di difesa. É stata motivata con il ritrovamento di una nota di demerito nel suo fascicolo personale e la presenza di precedenti disciplinari.

Tuttavia, la Corte d’appello ha accertato che la registrazione era stata effettuata a marzo 2016, quando non vi era alcun contenzioso pendente tra il lavoratore e l’azienda. I giudici hanno ritenuto che tale registrazione, non essendo stata realizzata in vista di un procedimento giurisdizionale e al fine di precostituire prove difensive, avesse una finalità meramente esplorativa.

La Cassazione ha confermato il rigetto del ricorso. Ha ribadito l’assenza di un nesso di pertinenza e strumentalità tra la registrazione del colloquio avvenuto tra altri dipendenti e l’esercizio del diritto di difesa. La distanza temporale tra la registrazione (2016) e la proposizione del ricorso (2018), era notevole. In più, l’inesistenza di un nesso di contenuto tra la registrazione e l’oggetto del ricorso, ha portato a escludere i presupposti per considerare scriminata la violazione del diritto alla riservatezza altrui.

L’ordinanza della Cassazione sottolinea che non è sufficiente una generica percezione di un clima aziendale ostile o la presenza di precedenti disciplinari per legittimare registrazioni occulte. É invece richiesta una connessione diretta e imminente con una specifica esigenza difensiva. L’effettuazione di registrazioni non conformi a tali principi può costituire una violazione degli obblighi contrattuali di correttezza e fedeltà, con conseguenti sanzioni disciplinari.