Il panorama normativo italiano si arricchisce di importanti disposizioni a tutela dei lavoratori più vulnerabili. In data 8 luglio 2025, il Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge 1430 recante “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. Questa norma introduce un quadro protettivo rafforzato, mirato a garantire una più agevole conservazione del posto di lavoro e maggiori possibilità di permessi per esami e cure.
Il Contesto Giuridico Preesistente e la sua Evoluzione
Tradizionalmente, la conservazione del posto di lavoro per i lavoratori assenti per malattia è stata regolata dall’articolo 2110 del Codice Civile e, più dettagliatamente, dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Quest’ultima ha definito il “periodo di comporto” distinguendolo in “secco”, ovvero legato a un unico evento morboso, o “per sommatoria”, dovuto a distinti episodi patologici nell’anno solare o di calendario. Al termine di tale periodo, il datore di lavoro poteva risolvere il rapporto lavorativo ai sensi dell’articolo 2118 c.c.
Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha mostrato un’evoluzione più attenta alle condizioni di particolare gravità, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica e della crescente attenzione verso i “lavoratori fragili”. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 9384 del 2 gennaio 2023, ha stabilito che le patologie oncologiche non dovessero essere computate nel periodo di comporto, indipendentemente dalle previsioni contrattuali. La legge riflette proprio questa maggiore sensibilità e attenzione da parte del legislatore.
Le Nuove Tutele Introdotte dalla normativa.
La nuova normativa interviene per rafforzare e standardizzare le tutele per una categoria specifica di lavoratori, salvaguardando, in ogni caso, le disposizioni più favorevoli già previste dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
Le disposizioni si applicano ai lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che siano affetti da malattie oncologiche, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, purché comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Le medesime tutele sono estese ai lavoratori dipendenti che abbiano figli minorenni affetti dalle stesse tipologie di malattie oncologiche, invalidanti o croniche, con un’invalidità pari o superiore al 74%. Per i lavoratori autonomi, la legge prevede la possibilità di sospensione dell’attività lavorativa per un periodo non superiore a trecento giorni nell’anno solare. La certificazione di queste malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista che ha in cura il lavoratore, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Le principali novità e disposizioni introdotte sono le seguenti:
– Periodo di congedo non retribuito con conservazione del posto di lavoro (Art. 1) La legge riconosce il diritto ad un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Durante questo periodo, il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha
diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo è compatibile con altri benefici economici o giuridici di cui il lavoratore possa già godere, e la sua fruizione può iniziare solo dopo che siano stati esauriti eventuali altri periodi di assenza giustificata, retribuita o meno, a cui il dipendente avrebbe diritto a qualsiasi titolo. Sebbene il periodo di congedo non venga computato né nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali, il dipendente ha comunque la facoltà di riscattare tale periodo, versando i contributi relativi secondo la disciplina prevista per la prosecuzione volontaria.
– Priorità nell’accesso al lavoro agile (Art. 1, comma 4) Successivamente alla fruizione del suddetto congedo, i lavoratori dipendenti beneficiano di un criterio di priorità nella conclusione degli accordi individuali di lavoro agile, laddove la prestazione lavorativa lo consenta.
– Dieci ore annue di permesso aggiuntivo per visite e cure (Art. 2) A decorrere dall’anno 2026, la norma introduce il diritto a dieci ore annue di permesso aggiuntivo per specifiche esigenze quali visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche, nonché cure mediche frequenti. Questo diritto è riconosciuto sia ai lavoratori affetti dalle patologie descritte, sia ai genitori di figli minorenni con le medesime patologie. Tali permessi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente o dai contratti collettivi nazionali di lavoro. È prevista un’indennità economica e una copertura previdenziale figurativa, con l’indennità che sarà determinata secondo le regole applicate ai casi di gravi patologie che richiedono terapie salvavita.
– Fondo per premi di laurea (Art. 3) Viene istituito un fondo per premi di laurea, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, intitolati alla memoria di pazienti oncologici. Questi premi saranno destinati a studenti meritevoli laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche o che hanno conseguito una laurea delle professioni sanitarie.
– Potenziamento infrastruttura tecnologica INPS (Art. 4) È previsto anche uno stanziamento a favore dell’INPS per il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica necessaria all’attuazione del provvedimento, pari a 500.000 euro per il 2026 e 20.000 euro annui a decorrere dal 2027.
– Clausola di salvaguardia (Art. 5) Le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Queste nuove norme riflettono una maggiore attenzione del legislatore verso la tutela dei lavoratori in condizioni di salute particolarmente delicate, offrendo un supporto concreto per la conciliazione tra esigenze di cura e mantenimento dell’occupazione.

