Cassazione: responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 in caso di risparmio limitato

Sentenza della Cassazione

Con la sentenza n. 39129 del 26.9.2023 la Cassazione penale afferma che risulta colpevole, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la società che, al fine di ottenere un risparmio di spesa (seppur modesto), omette di riparare le porte di ingresso al luogo di lavoro, in violazione delle norme antinfortunistiche.

Il fatto affrontato

A seguito del grave sinistro occorso ad un dipendente, colpito da un cancello fuoriuscito dalle guide a causa della mancata installazione di un adeguato sistema di sicurezza, la società datrice viene ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

Nell’impugnare la pronuncia della Corte d’Appello, l’azienda deduce l’insussistenza del requisito dell’interesse o del vantaggio economico dell’ente alla commissione dell’illecito, dal momento che la spese necessaria per la riparazione del cancello ammontava a poche decine di euro.

La sentenza

La Cassazione – confermando la pronuncia di merito – rileva preliminarmente che, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dall’interesse o dal vantaggio, sono alternativi e concorrenti tra loro.

In particolare, per la sentenza, l’interesse si integra quando l’autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l’ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento, mentre il vantaggio si integra qualora l’autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone un risparmio di spesa o una massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere detti risultati.

responsabilità amministrativa dell’ente

Secondo i Giudici di legittimità, inoltre, la responsabilità amministrativa dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica.

Ritenendo sussistente quest’ultima fattispecie nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso e conferma la responsabilità sociale ex D.Lgs. 231/2001.