green pass

GREEN PASS – ASPETTI PRATICI

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 105/2021 e della circolare n. 35309 del 4.8.2021 del Ministero della Salute è stato chiarito che, per quanto concerne le certificazioni di esenzione al Green pass, le stesse devono riportare:

  • I dati identificativi del soggetto interessato, ossia, nome, cognome e data di nascita.
  • La seguente espressione “soggetto esente alla vaccinazione anti-SARS- CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105”.
  • La data di validità della certificazione utilizzando la dicitura “certificazione valida fino al”, la data massima è stabilita fino al 30.9.2021.
  • I dati relativi al Servizio vaccinale della Azienda ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio-Regione).
  • Timbro e firma del medico certificatore (anche in formato digitale).
  • Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.

In questi casi la copia cartacea dovrà essere visionata SOLAMENTE dal verificatore che non potrà conservarne copia.

 

GREEN-PASS, ALBERGHI E STRUTTURE

Le strutture alberghiere non sono ricomprese nel novero delle attività interessate al controllo del Green pass ai sensi dell’art. 3 dl. n. 105/2021.

Ai sensi dell’art. 3 dl. n. 105/2021 è previsto espressamente l’obbligo di Green pass solamente per alcune strutture che possono essere offerte all’interno della struttura alberghiera come:

  • Ristorazione
  • Piscine
  • Palestre
  • Centri benessere

Ai fini dell’accesso a detti servizi è necessario presentare il Green pass ad eccezione delle ipotesi di espressa esclusione e quindi, le stesse strutture alberghiere limitatamente ai servizi appena elencati dovranno procedere alla richiesta finalizzata al controllo del Green pass.

 

In relazione a dette attività che richiedono il controllo del Green pass non viene fatta alcuna menzione nei confronti dei lavoratori dipendenti di dette strutture rispetto ai quali:

  • Non sussiste l’obbligo di presentare il Green pass
  • Non vi è la possibilità per il datore di lavoro di richiedere la presentazione del Green pass
  • L’unico obbligo attiene al settore degli operatori sanitari

 

CONTROLLI SUL GREEN PASS E DELEGA AI LAVORATORI

Per quanto concerne il controllo sul Green pass degli utenti questo potrà essere svolto potenzialmente da tutti i lavoratori in azienda a condizione che gli stessi siano destinatari di una nomina tale da parte del datore di lavoro. Ai sensi dell’art. 13 co. 3 del DPCM 17.6.2021 è precisato che i soggetti delegati al controllo devono essere destinatari di un atto formale a tal fine contenente le istruzioni necessarie circa l’attività di verifica.

La nomina, quindi, dovrà essere accompagnata dalle informazioni gestionali circa la corretta gestione dell’ingresso degli utenti nel rispetto delle disposizioni attualmente in vigore alla quale è possibile accostare una formazione avente carattere pratico.

In base alle disposizioni in vigore, quindi,:

  • La nomina del lavoratore risulta essere obbligatoria
  • Il conferimento dell’incarico dovrà essere preventivo circa l’inizio dell’attività di controllo sugli utenti.

Il datore di lavoro, al fine di evitare che il lavoratore delegato possa incorrere in comportamenti illeciti, dovrà:

  • Impartire le istruzioni sul trattamento ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Europeo 2016/679.
  • Fornire le istruzioni relative ai profili della sicurezza del trattamento ex art. 32 del Regolamento Europeo 2016/679.
  • Fornire idonea formazione ai sensi dell’art. 39 del Regolamento Europeo 2016/679 tra cui ricordare che sussiste il divieto di raccolta dei dati, come copia cartacea del Green pass o compilazione di registri con i dati personali degli utenti.

 

Si precisa che nel momento in cui si procede alla nomina dei lavoratori circa la verifica dei Green pass sarà necessario aggiornare la policy privacy aziendale poiché, sebbene il Green pass non integri un trattamento del dato, il soggetto incaricato alla verifica diviene a tutti gli effetti un incaricato del trattamento che dovrà, di conseguenza, essere definito come tale dalla policy privacy aziendale.

 

FORMA DELLA DELEGA AI LAVORATORI

La delega diviene un adempimento documentale che deve contenere le linee guida per il corretto comportamento dei lavoratori.

Caratteristiche della delega:

  • essere nominativa.
  • riportare tutte le informazioni e le linee guida per procedere alle operazioni di verifica.
  • predisporre le procedure di gestione di eventuali contestazioni da parte degli utenti che non vogliano esibire il Green pass per evitare eventuali contestazioni.

 

 

A partire dal 1 settembre 2021 entrerà in vigore il decreto-legge n. 111/2021 il quale prevede che:

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 1 settembre 2021 al 31 dicembre 2021
  2. Il Green pass dovrà essere esibito per consentire l’accesso a:
  • Aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto persone
  • Navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina
  • Treni impiegati nei servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, su un percorso che collega più di due regioni.
  • Treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità.
  • Autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
  1. Per quanto attiene ai servizi scolastici sarà necessario esibire il Green pass:
  • Non per gli studenti delle scuole primarie e secondarie ma per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario.
  • Per gli studenti universitari.
  1. Rimane quale eccezione all’esibizione del Green pass l’essere minore di 12 anni o essere soggetti esentati sulla scorta di idonea certificazione medica.