diritto del lavoro

La responsabilità 231 ai “raggi X”

Con la sentenza n. 23401, depositata lo scorso 15 giugno, si chiude in ottica liberatoria la nota vicenda processuale che ha coinvolto una S.p.A. in ordine all’illecito ex art. 25-ter, lett. r), D.Lgs. 231/2001, ossia l’aggiotaggio commesso dal Presidente del CdA e dall’Amministratore Delegato, i quali avevano comunicato ai mercati alcune notizie false.
Dopo due pronunce assolutorie nei gradi di merito, basate sull’idoneità ed efficace attuazione del Modello organizzativo adottato, la Cassazione annullava la decisione con rinvio, chiedendo una nuova valutazione circa la ricorrenza del requisito dell’elusione fraudolenta. Al termine di un tortuoso percorso giudiziario, i giudici di legittimità hanno rigettato l’ultimo ricorso proposto dall’accusa e confermato la pronuncia assolutoria a favore della Società, giudicando idoneo il Modello organizzativo, non solo in quanto “conforme alle autorevoli indicazioni di Consob e Confindustria“, ma anche perché “calibrato sulle specifiche caratteristiche dell’ente (dimensioni, tipo di attività, evoluzione diacronica)“.

Soffermandosi sull’OdV, la Cassazione ha  rilevato  che l’Organismo, ancorché informato del comunicato falso prima della sua pubblicazione, non avrebbe potuto effettuare sul medesimo un controllo nel merito dei contenuti, non potendo “avere connotazioni di tipo gestorio (…): ad esso spettano, piuttosto, compiti di controllo sistemico continuativo sulle regole cautelari predisposte e sul rispetto di esse nell’ambito del modello organizzativo di cui l’ente si è dotato“.

Nel caso concreto, quindi “le comunicazioni integranti i delitti di aggiotaggio commessi da presidente ed amministratore delegato (…) sarebbero state il frutto di un’iniziativa estemporanea di costoro, tra loro concordata in tempi ristrettissimi, rispetto alla quale rimane del tutto indifferente il grado di autonomia più o meno ampio riconosciuto all’Organismo di Vigilanza, come pure la sua composizione monocratica“.

Infine, la sentenza ha ritenuto la condotta delle persone fisiche “falsificatrice, rispetto ai dati dell’istruttoria compiuta dagli uffici competenti; nonché ingannevole e subdola, perché prodotta da un’intesa occulta e repentina tra i suoi autori, in violazione del patto di fiducia che lega i rappresentanti dell’ente agli organi societari che hanno conferito loro tale ruolo“. Pertanto, essendo integrata anche l’ipotesi dell’elusione fraudolenta del Modello, è stata esclusa la responsabilità dell’ente.